Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:
- Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate, nell'area "Assistenza tecnica" . Il nostro team di assistenza fornirà una prima risposta entro 8 ore lavorative.
- Per urgenze contattare lo 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere comunicato all'operatore.
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PROCEDURA RISTRETTA CON RICORSO AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE (ex art. 134 comma 8 del D.lgs. 50/16) PER L'AFFIDAMENTO DI "Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2022-2024 oltre eventuali opzioni)" INVITO A PRESENTARE OFFERTA GARA TELEMATICA
Soggetto aggiudicatore: | Ferrovie Emilia Romagna |
Oggetto: | PROCEDURA RISTRETTA CON RICORSO AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE (ex art. 134 comma 8 del D.lgs. 50/16) PER L'AFFIDAMENTO DI "Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili (triennio 2022-2024 oltre eventuali opzioni)" INVITO A PRESENTARE OFFERTA GARA TELEMATICA |
Tipologia di gara: | Accordo Quadro |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 51.000.000,00 € |
CIG: | 9120952FAF |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | U.O Gare |
Aggiudicatario : | R.T.I. RETE COSTRUZIONI FERROVIARIE E COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE S.P.A. - Capofila: RETE COSTRUZIONI FERROVIARIE |
Data di aggiudicazione: | 20 settembre 2022 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 49.184.400,00 € |
Data pubblicazione: | 16 marzo 2022 14:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 11 aprile 2022 12:00:00 |
Data scadenza: | 26 aprile 2022 12:00:00 |
Durata dell'accordo quadro: | 36 mesi |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Per richiedere informazioni: |
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI” presente nei dettagli di gara, entro i termini indicati nel timing del portale di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti” fissato al giorno 11/04/2022 ore 12:00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero inoltrati difformemente da quanto sopra esplicitato. Al fine di garantire parità di trattamento ad ogni soggetto interessato alla procedura, le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile (nonché la relativa richiesta epurata di eventuali riferimenti al soggetto istante) saranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate alla pagina relativa alla procedura a mezzo FAQ e, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.lgs. 50/16, che saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. |
È onere dei partecipanti alla procedura accedere, verificare e monitorare in maniera continuativa e sollecita la piattaforma, con particolare riferimento all'area comunicazioni ed a tutte le sezioni informative del proprio account, inclusa la casella di posta elettronica certificata dal medesimo indicata, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle richieste della stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi attraverso la piattaforma telematica o all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di caricamento dei plichi di offerta, secondo le modalità dei richiamati manuali d’utente.
Non costituiranno presupposto per alcuna doglianza eventuali disguidi in merito a comunicazioni pervenute attraverso la piattaforma e non riscontrate nei termini previsti: l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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2022.04.26 - 9120952FAF - Verbale I seduta | 26 aprile 2022 16:58:15 | Atti di aggiudicazione |
2022.04.26 - 9120952FAF - Verbale I seduta | 26 aprile 2022 17:00:10 | Atti di aggiudicazione |
Verbale II seduta del 29.06.22 | 30 giugno 2022 10:44:16 | Atti di aggiudicazione |
All. 1 - Valutazione offerte CIG 9120952FAF | 30 giugno 2022 10:44:45 | Atti di aggiudicazione |
CIG 9120952FAF - NOMINA COMMISSIONE | 03 maggio 2022 16:43:29 | Determina di nomina della commissione di gara |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:La scrivente impresa in possesso della qualificazione RFI SQ011-LOC001 Classe 7, chiede conferma di poter partecipare come impresa singola qualificandosi solo nella categoria prevalente SQ011-LOC001 ricomprendendo nella stessa anche la categoria scorporabile SQ004_LAR002
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Risposta:
Tale forma di partecipazione non è ammessa. Come riportato dalla tabella contenuta nella SEZIONE III.2.2) Categoria scorporabile “Interventi di rinnovamento all’armamento ferroviario” (S.Q. 004 – LAR 002) ha qualificazione obbligatoria e pertanto dev’essere posseduta già al momento di presentazione dell’offerta come riportato dalla SEZIONE VI.2.2) Requisiti e capacità specifiche per l’esecuzione delle opere. Quanto nel seguito stabilito dalla SEZIONE VI.2.2) ovvero che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente” è riferito, ferma la qualificazione obbligatoria, alle parti di opere che si intende subappaltare nei limiti stabiliti dalla richiamata dalla tabella contenuta nella SEZIONE III.2.2).
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Chiarimento n. 2
Domanda:Considerato che gli operatori economici progettisti in possesso dei requisiti richiesti sono ben pochi, al fine di consentire la partecipazione da parte di più concorrenti, si chiede conferma che lo stesso progettista può essere indicato da più concorrenti senza incorrere nell’esclusione dalla gara. 2) Al capitolo IX.2) del bando/disciplinare lettera
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Risposta:
La richiamata disposizione del disciplinare di gara, si basa sull’applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016, ove si prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Inoltre il progettista indicato, proprio nella sua dimensione di soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, cagionerebbe potenzialmente una situazione lesiva del principio di segretezza delle offerte. L’ipotesi paventata dall’Operatore Economico genererebbe dunque una mancata tutela della Stazione Appaltante da pratiche anticoncorrenziali nonché pregiudizio sia in termini di parità di trattamento (ove i partecipanti alla procedura potrebbero subire conseguenze da condotte di terzi).
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Chiarimento n. 3
Domanda:Si chiede di allegare nella documentazione amministrativa il DGUE reperibile ad una pagina web di cui nel bando viene indicato il link, si comunica che al predetto link il documento non risulta disponibile, si chiede pertanto di allegarlo nei documenti di gara in formato editabile ed aggiornato / integrato secondo la normativa vigente e segnatamente con le modifiche recentemente apportate all’art. 80 D.lgs. 50/2016.
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Risposta:
Si è provveduto a pubblicare il modello richiesto. Si ricorda che, secondo quanto previsto da disciplinare di gara “tutti i moduli citati nel presente invito NON COSTITUISCONO documentazione di gara e sono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le informazioni richieste; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati moduli).”
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Chiarimento n. 4
Domanda:Premesso che, l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i., a far data dal 1° novembre 2021 è stato riformulato con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) ed in particolare: a) al comma 1, è stata eliminata la parte per cui il “contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 106, comma 1, lettera d). b) al comma 2, ha eliminato la parte “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”; "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. c) Il comma 5 è stato totalmente eliminato. In mancanza di una adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti (art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.), lo scrivente o.e., chiede una rettifica alla lex di gara in merito al limite di subappalto del 50% della categoria SQ04-LAR002.
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Risposta:
La ricostruzione formulata dall’Operatore Economico non appare condivisibile. Si voglia considerare che il richiamato art. 49 del D.L. 77/21 non ha disposto l’abrogazione tout court dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/16, bensì ha sostituito la precedente formulazione con “non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. Da tale assunto, rilevandosi la necessità di dare seguito al divieto di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle categorie prevalenti, discende dunque il limite fissato dal bando per il subappalto.
Beninteso che comunque la Stazione Appaltante ha dato applicazione all’art. 105 comma 2 D.lgs. 50/16, come modificato dall’art. 49 comma 2 del D.L. 77/21, in adesione al richiamato obbligo motivazionale - quale presupposto all’individuazione di limiti al subappalto per lo specifico contratto - in quanto la lex specialis nell’individuare il limite ben indica in premesse che “le categorie indicate sono desunte dalle opere affidate nell’ambito del precedente Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, tenendo in considerazione le opere previste dal piano triennale lavori” riferendosi in particolare a opere, ricadenti in più progetti, di innalzamento rilevato ferroviario. Quanto prima riferito è desumibile inoltre dai precedenti contratti affidati dei quali risaltano, per numero, volumi ed importi, i lavori in più contratti già affidati (contratti CIG 84515041BC, CIG 84501650C2, CIG 8822289F2E, CIG 88223311DB, CIG 892462732F), di risanamento e rialzo del rilevato. La condizione descritta è poi evincibile anche dalla SEZIONE II.1) del disciplinare di gara che richiama in primo luogo proprio tali opere considerate dalla Stazione Appaltante interesse primario sotteso all’affidamento del contratto.