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Chiarimento

  • Premesso che, l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i., a far data dal 1° novembre 2021 è stato riformulato con il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) ed in particolare: a) al comma 1, è stata eliminata la parte per cui il “contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 106, comma 1, lettera d). b) al comma 2, ha eliminato la parte “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”; "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. c) Il comma 5 è stato totalmente eliminato. In mancanza di una adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti (art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.), lo scrivente o.e., chiede una rettifica alla lex di gara in merito al limite di subappalto del 50% della categoria SQ04-LAR002.

    Domanda del: 08/04/2022 aggiornata il 08/04/2022
  • La ricostruzione formulata dall’Operatore Economico non appare condivisibile. Si voglia considerare che il richiamato art. 49 del D.L. 77/21 non ha disposto l’abrogazione tout court dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/16, bensì ha sostituito la precedente formulazione con “non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. Da tale assunto, rilevandosi la necessità di dare seguito al divieto di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle categorie prevalenti, discende dunque il limite fissato dal bando per il subappalto.

    Beninteso che comunque la Stazione Appaltante ha dato applicazione all’art. 105 comma 2 D.lgs. 50/16, come modificato dall’art. 49 comma 2 del D.L. 77/21, in adesione al richiamato obbligo motivazionale - quale presupposto all’individuazione di limiti al subappalto per lo specifico contratto - in quanto la lex specialis nell’individuare il limite ben indica in premesse che “le categorie indicate sono desunte dalle opere affidate nell’ambito del precedente Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili, tenendo in considerazione le opere previste dal piano triennale lavori” riferendosi in particolare a opere, ricadenti in più progetti, di innalzamento rilevato ferroviario. Quanto prima riferito è desumibile inoltre dai precedenti contratti affidati dei quali risaltano, per numero, volumi ed importi, i lavori in più contratti già affidati (contratti CIG 84515041BC, CIG 84501650C2, CIG 8822289F2E, CIG 88223311DB, CIG 892462732F), di risanamento e rialzo del rilevato. La condizione descritta è poi evincibile anche dalla SEZIONE II.1) del disciplinare di gara che richiama in primo luogo proprio tali opere considerate dalla Stazione Appaltante interesse primario sotteso all’affidamento del contratto.

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