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Chiarimento

  • Salve, con riferimento alla procedura ‘’Accordo Quadro Di Servizi Di Ispezione, Monitoraggio E Valutazione Di Sicurezza Delle Opere D’arte Della Rete Ferroviaria Regionale FER Srl. CIG: 95884238F7 ‘’, si chiede quanto segue: a) si chiede conferma che in fase di gara non sia necessario indicare il nominativo del subappaltatore e che pertanto la richiesta del subappaltatore di cui alla Sezione IX.2.G.iii pag. 32, sia un refuso in quanto l'indicazione dei subappaltatori è stata abrogata ai sensi dell’art. 10 della Legge europea 2019-2020, L. 23 dicembre 2021, n. 238; b) si chiede conferma che le sezioni indicanti un successivo invito (Sezione V.3, pag. 17-18 del bando di gara) sia un refuso; c) si domanda cortesemente dove siano reperibili i documenti indicati nel "Mod 1 – Domanda di partecipazione", al punto in cui si chiede "di acconsentire alla pubblicazione della documentazione indicata nel punto “COMUNICAZIONI D’UFFICIO” del bando e pertanto che quanto in essi contenuto non è da considerarsi un segreto commerciale"; d) si chiede conferma che, in fase di gara, non sia obbligatorio riportare gli allegati di comprova dei requisiti speciali richiesti nella busta amministrativa di cui alla sezione IX.2.H (pag. 32). Si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti

    Domanda del: 28/02/2023 aggiornata il 28/02/2023
  • a)  Si conferma quanto previsto dal Bando al Paragrafo IX.2) Contenuto della cartella informatica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” punto G. rispetto alla dichiarazione di intenzione a ricorrere al subappalto. Si noti che il nominativo del subappaltatore è richiesto esclusivamente laddove lo stesso sia indispensabile ai fini della qualificazione alla gara ed alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione del Concorrente. 

    b) Trattandosi di procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, si consideri refuso dove il Bando, nelle diverse sezioni, indichi un successivo invito.

    c) Si consideri refuso del Mod. 1 – Domanda di partecipazione il periodo "di acconsentire alla pubblicazione della documentazione indicata nel punto “COMUNICAZIONI D’UFFICIO” del bando e pertanto che quanto in essi contenuto non è da considerarsi un segreto commerciale".

    d) Come specificato dal Bando al punto H. del Paragrafo IX.2) Contenuto della cartella informatica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, non è obbligatorio allegare documentazione a comprova dei requisiti speciali purché questi siano dichiarati nella Domanda di partecipazione. 

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