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Chiarimento

  • Buongiorno, con riferimento alla presente procedura ‘’Accordo Quadro Di Servizi Di Ispezione, Monitoraggio E Valutazione Di Sicurezza Delle Opere D’arte Della Rete Ferroviaria Regionale FER Srl. CIG: 95884238F7 ‘’, si pongono i seguenti quesiti: a) si chiede conferma che possa partecipare al raggruppamento una mandante che non porta i requisiti tecnico - professionali di cui alla sezione VI paragrafo VI.2 lett. c e lett. d pag. 20 e 21 del bando di gara; b) con riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale (sezione VI paragrafo VI.2 lett. c e lett. d pag. 20 e 21 del bando di gara), si chiede conferma che l’importo globale da considerare sia l’importo globale dei servizi fatturati (e non l’importo dei lavori); c) sempre con riferimento ai requisiti di idoneità tecnico-professionale (sezione VI paragrafo VI.2 lett. c e lett. d pag. 20 e 21 del bando di gara), si chiede conferma che si possa considerare l’importo fatturato dell’intero servizio, anche se tale servizio è stato svolto in diverse categorie e non solo per la categoria richiesta dal bando di gara, ad esempio se un servizio di progettazione comprende le categorie S.04, V.03, e IA.04, si chiede conferma che possa essere considerato importo del servizio fatturato nella sua interezza). d) Si chiede se, per l'esecuzione della prestazione oggetto dell’accordo quadro, possano essere impiegati, oltre alle figure minime richieste, anche consulenti esterni fermo restando l’obbligo da parte del Concorrente di produrre idonea documentazione a comprova del rapporto con il professionista/consulente (es. lettera di impegno del consulente a fornire in caso di aggiudicazione della gara e per l’intera durata contrattuale del servizio la prestazione richiesta), senza pertanto necessità di inserire tale consulente in raggruppamento, ma indicarlo solamente tra il personale impiegato nell’offerta tecnica con allegato CV e dichiarazione di impegno. Si resta in attesa di gentile riscontro, porgendo Cordiali Saluti

    Domanda del: 28/02/2023 aggiornata il 28/02/2023
  • a) Si. È ammessa la partecipazione dei c.d. “RTI sovrabbondanti” ovvero di raggruppamenti che oltre a soggetti in possesso di requisiti, inglobino anche mandanti sproviste di requisiti di partecipazione. Resta fermo, per le esecuzione delle singole prestazioni, il possesso da parte dell'incaricato, dei requisiti professionali necessari all'espletamento delle attività affidate.

    b) si conferma che l'importo globale è riferito ai contratti di servizi analoghi eseguiti con buon esito dal partecipante (non in riferimento dunque al valore delle opere).

    c) Ai fini del riconoscimento del requisito richiesto per la partecipazione al presente Bando, sarà considerata solamente la quota parte del servizio svolto con buon esito direttamente riferita alle categorie evidenziate da codesta Stazione Appaltante.

    d) Si conferma che possono essere impiegati consulenti esterni. Ritenuto che il quesito promosso sia limitato ad eventuali prestazioni che potranno sorgere in fase d'esecuzione (escludendosi dunque che possa concorrere alla dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali e che possa formare oggetto di valutazione tecnica), si ritiene che le prestazioni rese a favore del partecipante, ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/16, possono formare oggetto di "contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

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