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Chiarimento

  • SI CHIEDE CONOSCERE SE IN CASO DI CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA C DEL DLGS 50/16 CHE POSSIEDE ATTESTAZIONE SOA IN OG2 CLASSIFICA II è POSSIBILE INDICARE COME CONSORZIATA ESECUTRICE UN'AZIENDA CHE AL MOMENTO POSSIEDE ATTESTAZIONE SOA,IN OG1 MA NON POSSIEDE ATTESTAZIONE SOA IN OG2 MA CHE HA COMUNQUE ESEGUITO LAVORI IN OG2 PER IMPORTO ANCHE SUPERIORE A QUELLO A BASE DI GARA E CHE PER GLI STESSI RISULTANO EMESSI ANCHE I CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI TELEMATICI

    Domanda del: 14/04/2020 aggiornata il 14/04/2020
  • Tale forma di partecipazione non è ammessa.
    Preliminarmente occorre ricordare che, per lavori di importo superiore a € 150.000,00, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma dell’art. 60 comma 3 del d.P.R. 207/10 “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici“ e pertanto, prosegue il comma 4 del medesimo articolo “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti”: CEL già emessi costituiscono solo uno degli elementi vagliati dagli organismi di attestazione nel corso delle procedure propedeutiche al rilascio dell’attestazione e non possono essere considerati equipollenti all’attestazione.
    Quanto attiene alla generale operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/16, trova una limitazione nell’art. 146 del D. Lgs. 50/16, laddove rimanda ad una specifica qualificazione per i lavori ricadenti in categoria OG2 (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 6114 del 26 ottobre 2019). Da quanto esposto ne deriva l’inammissibilità alla procedura in oggetto di un consorzio ex art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/16 laddove individui come consorziata esecutrice un’impresa non in possesso della qualificazione in categoria OG2.
    Infine, in riferimento alle norme emergenziali nell’ambito del contrasto alla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020, sono prorogate le validità degli atti abilitativi già in essere, escludendosi pertanto la fattispecie prospettata.

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