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Chiarimento

  • 1) Con riferimento al “Sistema di valutazione delle offerte svo-01” criterio 2 “Esperienza in servizi progettazione richiesti” si chiede conferma che il riferimento alla progettazione di impianti di trazione elettrica in ambito ferroviario, sia da considerarsi un refuso e che lo stesso vada letto quale “attività di progettazione di tracciati ferroviari e di piani di stazione ed i servizi di rilievo della geometria del binario”. 2) Con riferimento alle attività di progettazione, vista la possibilità di indicare il/i progettista/i incaricati si chiede se sia possibile integrare la dichiarazione “Domanda di partecipazione. A LAVORI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” inserendo l’indicazione del progettista/i oltre a produrre il DGUE del/i soggetto/i indicato/i 3) Sempre con riferimento alla attività di progettazione si richiede, in caso di indicazione di soggetti diversi dall’offerente muniti di idonei requisiti per le suddette attività, qualora sia necessario indicare due società di progettazione che ricoprano rispettivamente il requisito nella categoria B1 e nella categoria A1, se sia necessario che gli stessi in caso di aggiudicazione e conseguente affidamento delle attività debbano costituire un RTP di tipo verticale e in tal caso, considerato che gli importi attribuiti alle due categorie B1 e A1 hanno lo stesso ammontare, si chiede conferma che la società che deve ricoprire il ruolo di Mandataria del RTP sia quella che porta il requisito nella categoria B1, in coerenza con l’attività prevalente dei lavori che riguarda appunto l’armamento ferroviario. 4) Con riferimento ai REQUISITI PER LA SOLA ESECUZIONE (pag. 8 del disciplinare) in caso di assenza del possesso della qualificazione nella categoria OG11 e considerato che rispetto all’ammontare dei lavori l’incidenza dell’importo è inferiore del 10% si chiede se sia necessario già in fase di offerta indicare il soggetto a cui verranno subappaltate tali attività, come indicato a pagina 8, o se sia possibile ricondurre alla prevalente l’importo indicandola quale attività da subappaltare integralmente rinviando al momento dell’esecuzione l’individuazione del subappaltatore, considerato che avendo un’incidenza inferiore al 10% dell’ammontare dei lavori non sussistono le limitazioni di cui all’art 89 comma 11 del D.lgs 50/16 e considerato anche che l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori è stato sospeso con lo Sblocca Cantieri e che l’indicazione in sede di offerta produrrebbe una inevitabile limitazione nella ricerca di mercato, venendo altresì meno a quei principi di proporzionalità richiamati anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 26.09.2019 (C-63/18).

    Domanda del: 12/04/2021 aggiornata il 12/04/2021
  • CHIARIMENTO N. 1 DEL 29/03/2021

    Trattasi di refuso. Si è provveduto a rettificare il documento richiamato.

    CHIARIMENTO N. 2 DEL 29/03/2021

    Nel richiamare quanto indicato dal bando in merito al carattere esclusivamente esemplificativo dei moduli messi a disposizione, nulla osta alla modifica paventata. In alternativa si potrà caricare la dichiarazione in parola utilizzando il campo ‘Eventuali documenti integrativi’.

    CHIARIMENTO N. 3 DEL 29/03/2021

    In caso di costituzione di RTP non sono richieste particolari forme di ripartizione delle quote di partecipazione né tantomeno vi sono indicazioni su quale soggetto debba, all’interno del RTP, assumere la qualifica di mandataria. Sul punto preme precisare che per i raggruppamenti di progettisti non si applica la disciplina di cui l’art. 92 comma 2 del d.P.R. 207/10 in quanto riferita ai soli raggruppamenti di tipo orizzontale. Infine si tenga conto del carattere accessorio dei servizi e del tutto eventuale.

    CHIARIMENTO N. 4 DEL 29/03/2021

    Come riportato dalla tabella a pag. 8 del Disciplinare, la categoria OG-11 è riportata al solo fine di rendere noto agli offerenti che in fase esecuzione potranno essere affidate summenzionate lavorazioni. Non costituisce pertanto requisito di partecipazione alla procedura il possesso della categoria.  Potendosi dunque partecipare alla procedura anche in assenza di attestazione in tale categoria, l’indicazione è volta a scongiurare l’ipotesi in cui il futuro aggiudicatario non abbia preventivamente dichiarato l’intenzione di servirsi del subappalto. L’indicazione del soggetto cui si intende affidare le opere è del tutto facoltativa.

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