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Chiarimento

  • CHIARIMENTO N. 01 DEL 15/04/2021

     

    Quesito:

     

    Buongiorno, in riferimento all'. art. 5.5.1 pag. 14 del documento Capitolato d’appalto schema di contratto. Si chiede cortesemente di chiarire quanto previsto nello stesso, in virtù del fatto che, così come chiaramente indicato all’art. 144, comma 6, lettera a), è lo sconto applicato al cliente sul Valore nominale del buono pasto a non poter essere superiore a quello stabilito ed applicato al singolo Esercizio. Inoltre, per ciò che riguarda il secondo periodo dell’ art. 5.5.1 Capitolato d’appalto schema di contratto, si sottolinea che nell’ambito delle campagna di convenzionamento, gli sconti applicati agli esercenti convenzionati dalle società emettitrici, sono i più vari e, pertanto, qualora in sede di gara venga indicata da una società partecipante una determinata commissione, da intendersi fissa ed invariata per tutti gli esercizi offerti, giocoforza, l’aggiudicataria, per far fronte all’impegno assunto, dovrà necessariamente concordare con gli esercenti interessati dal servizio delle commissioni (in base a quanto offerto in sede di gara) che potrebbero, in taluni casi, essere anche superiori a quelle inizialmente sottoscritte tra le parti nel corso degli anni. Pertanto non si comprende la presenza della locuzione “e non superiore a quello già stabilito con il singolo Esercizio nell’ambito di accordi di convenzionamento stipulati antecedentemente alla partecipazione della presente procedura” che, di fatti, non può essere in nessun caso attuabile per le ragioni appena espresse, sempre in ottemperanza al Codice degli Appalti.

    Domanda del: 15/04/2021 aggiornata il 15/04/2021
  • CHIARIMENTO N. 01 DEL 15/04/2021

     

    Risposta:

     

    In primis si conferma che quanto previsto al punto 5.5.1 pag. 14 del documento All. 1 - Capitolato d’appaltoSchema di contratto - primo periodo - “ad applicare una Commissione, ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto, non superiore allo sconto sul Valore nominale del buono pasto offerto in sede gara” è da intendersi in ossequio a quanto previsto dall’art. 144, comma 6, lettera a), DL.gs. 50/2016 e dunque che il ribasso sul valore nominale del buono pasto debba essere in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

     

    Quanto al punto 5.5.1 pag. 14 del documento All. 1 - Capitolato d’appaltoSchema di contratto - secondo periodo - “e non superiore a quello già stabilito con il singolo Esercizio nell’ambito di accordi di convenzionamento stipulati antecedentemente alla partecipazione della presente procedura”: la formulazione utilizzata dalla Stazione Appaltante è finalizzata a consentire, strettamente in riferimento agli esercizi già convenzionati (Na) precedentemente alla partecipazione della gara in oggetto, la possibilità per l’Offerente di mantenere le condizioni contrattuali in essere con il singolo Esercizio. Tale eventualità, insindacabilmente esercitabile dall’Offerente, discende dalla volontà di tutelare gli esercizi commerciali per lo più ascrivibili a micro e PMI ed al contempo consentire agli operatori economici una più rapida redazione dell’offerta.

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